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Legge 18/04/1962 n. 167
2. Nel caso di piano comunale, l'elenco è compilato da una commissione presieduta dal sindaco e composta: a ) di due consiglieri comunali, di cui uno di minoranza; b ) del capo dell'ufficio comunale; c ) dell'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile o di un suo delegato; d ) del presidente dell'istituto autonomo provinciale per le case popolari o di un suo delegato; e ) di un rappresentante dell'INA-Casa.
3. Nel caso di piano consorziale, la composizione della commissione rimane invariata, per quanto riguarda le lettere c), d) ed e). I membri di cui alle lettere a ) e b ) si ripetono per ciascun comune, aderente al consorzio. Il presidente di questo presiede la commissione. 4. Potranno essere sentiti gli enti indicati nell'art. 10.
Art. 12. (Sostituito dalla L. 904/1965, art. 1, e successivamente abrogato dal- la L. 865/1971, art. 39).
Art. 13. (Abrogato dalla L. 865/1971, art. 39).
Art. 14. (Abrogato dalla L. 865/1971, art. 39).
Art. 15. (Abrogato dalla L. 865/1971, art. 39).
Art. 16. (Modificato dalla L. 904/1965, artt. 2 e 3, rispettivamente con la so- stituzione del I comma e successivamente abrogato dalla L. 865/1971, art. 39).
Art. 17. (Modificato dalla L. 904/1965, art. 4, con la sostituzione del VI com- ma. Abrogato successivamente dalla L. 865/1971, art. 39).
Art. 18. (Modificato dalla L. 904/1965, art. 5, con la sostituzione dell’ultimo comma. Abrogato successivamente dalla L. 865/1971, art. 39).
Art. 19. (Modificato dalla L. 865/1971, art. 40, con sostituzione di parole).
1. I comuni sono obbligati a provvedere, con priorità rispetto ad altre zone, alla sistemazione della rete viabile, alla dotazione dei necessari servizi igienici e all'allacciamento alla rete dei pubblici servizi delle zone incluse nei piani, utilizzate dagli enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e da cooperative edilizie.
Art. 20.
1. Salve le agevolazioni tributarie consentite dalle vigenti disposizioni, gli atti di acquisto o di espropriazione di cui agli artt. 13 e 14 della presente legge sono sottoposti a registrazione a tassa fissa e le imposte ipotecarie sono ridotte al quarto.
2. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.
3. Qualora le aree acquistate o espropriate non possano, per qualsiasi ragione, essere utilizzate dagli enti per i fini della presente legge o siano lasciate senza uso per un periodo di cinque anni dall'acquisto, si incorre nella decadenza dei benefici fiscali previsti dal presente articolo.
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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